Autorimessa

Autorimessa

Si considera rimessa veicoli l'attività in base alla quale vengono ospitati e custoditi veicoli di vario tipo (autoveicoli, morocicli, biciclette, roulottes, caravans) in appositi locali coperti, appositamente attrezzati, per determinati periodi di tempo e dietro pagamento di un prezzo stabilito.

L'esercizio di attività di rimessa veicoli è subordinato a SCIA.

Lo Sportello Unico trasmette, entro 5 giorni, copia della SCIA al Prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dalla legge e anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Occorre dotarsi di certificato di prevenzione incendi nel caso di ricovero di più di 9 autovetture o più di 36 moto.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

Gli esercenti hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, le date di ingresso e di uscita, marca e modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche.

    Modalità di richiesta

    L'esercizio di attività di rimessa veicoli è subordinato a SCIA.