Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Sono definite attività temporanee di somministrazione al pubblico quelle esercitate in occasione di fiere, mercati, manifestazioni religiose tradizionali e culturali, sagre enogastronomiche, eventi locali straordinari. Queste attività possono avere durata superiore a quella della manifestazione e possono essere svolte solo nei locali o nei luoghi in cui si svolge la manifestazione. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale non richiedono titolo autorizzativo, salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza alimentare.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Deve essere presentata altresì alla A.S.L. S.C. Sicurezza Alimentare la Notifica di inizio attività temporanee, ai sensi dell'art.6 Reg.CE n.852/2004.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

 

  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Non è previsto il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010, , ai sensi dell'art.41 del D.L.n.5/2012.

Requisiti oggettivi:

I locali e/o le strutture allestite per la somministrazione temporanea devono rispettare solamente le norme igienico sanitarie vigenti in materia. Non è richiesta la presentazione delle dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art.19 delle legge n.241/1990.

Modalità di richiesta

Per lo svolgimento di un'attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della documentazione indicata sul modello. L'attività può essere iniziata solo successivamente alla presentazione della SCIA al Comune di Vezzano Ligure.