Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Il 13 giugno 2013 è entrato il vigore il “Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”(pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013).
L’autorizzazione unica ambientale è il titolo rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui sopra.
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
Modalità di richiesta
Dopo 30 gg. dalla presentazione della domanda, in assenza di comunicazione, l’istanza si intende correttamente presentata.
In caso di richiesta di integrazioni , qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.
Modalità e tempi di erogazione del servizio
Il termine di rilascio del provvedimento di AUA da parte dell’Autorità competente è di 90 gg. o 120 gg./150 gg. nei casi di cui all’art. 4 comma 5 del DPR 59/2013.
Lo SUAP rilascia poi il titolo e lo trasmette al gestore.
L’AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.