Giochi leciti - Videogiochi
Si considerano giochi leciti:
- le bocce, i giochi da tavolo, le carte, il biliardo ed altri apparecchi meccanici (es. calcio-balilla, biliardino, dardi, juke-box);
- gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore (art.110 c.6 del T.U.L.P.S.);
- gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamento dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadget), come le gru o le pesche - verticali o orizzontali - di abilità (art.110 c.7 lett.a) del T.U.L.P.S.);
- gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita (art.110 c.7 lett.c) del T.U.L.P.S.).
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.
In ogni esercizio commerciale e pubblico esercizio è possibile installare un numero massimo di apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS RD 773/31 (VIDEOSLOT) in base alla superficie del locale (Decr. AAMS 27.7.2011, Decr. Dirett. 27.10.2003).
A seguito dll’entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2012, l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS Regio Decreto n. 773/31 (videoslot) è consentito solo previo rilascio di una autorizzazione da richiedere al Comune.
Requisiti soggettivi:
possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt.11 e 92 del TULPS R.D.773/1931.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.
Requisiti oggettivi:
E' necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso appropriata. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Modalità di richiesta
Per poter installare videogiochi di cui agli art. 110 c. 6 TULPS presso un esercizio commerciale o altro esercizio a ciò autorizzabile (vedi sopra), o per subentrare nella sola gestione di tale tipologia di giochi, occorre presentare una richiesta di autorizzazione, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall'art.19 della legge n.241/1990 e dall'art.5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP).
Il Comune di Vezzano Ligure, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione per l’installazione di videogiochi di cui all’art. 110 c. 6 TULPS RD 773/31 (VIDEOSLOT), verifica la presenza di tutte le autocertificazioni richieste (vedi modulistica on line) sia in materia di requisiti morali che di requisiti oggettivi della struttura, e dispone una verifica tecnica volta ad accertare che l’esercizio sia distante almeno 300 metri dai luoghi sensibili indicati nell' art. 2 della L.R. 17/2012 .
Qualora l’istruttoria abbia esito positivo, viene predisposto il titolo autorizzativo.
L’autorizzazione ha durata quinquennale.
Leggi e norme di riferimento
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) R.D.18 giugno 1931 n.773 e Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D.06.05.1940 n.635.
- D.Dir.A.A.M.S. 27.10.2003 -Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art.110, commi 6 e 7, lett.b) del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.
- D.Dir.A.A.M.S. del 18.01.2007. - Individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art.110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico.
- D.Dir.A.A.M.S. del 27.07.2011. - Individuazione dei nuovi parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110 T.U.L.P.S.
- Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2012.