Sale giochi

Sale Giochi

E' definita "sala pubblica da gioco" l'esercizio pubblico dotato di locali appositamente allestiti per lo svolgimento del gioco lecito, dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali bigliardi, bigliardini, flipper, juke box, nonchè il gioco delle carte.

L'esercizio delle sale da giochi è soggetto ad autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve,  da istituti scolastici di qualunque grado, luoghi di culto, impianti sportivi o centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e inoltre strutture ricettive per categorie protette.

L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dal 2 giugno 2012, data di entrata in vigore della Legge Regionale 30 aprile 2012 n.17.

La superficie minima richiesta per aprire una sala giochi è di mq.50. A tal fine si considera la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature simili. Non costituisce superficie destinata alla commercializzazione dei prodotti da gioco quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, uffici e servizi.

 Il locale non dovrà essere ubicato in un seminterrato o a piani diversi dal piano terra, possedere i requisiti urbanistici edilizi e di sorvegliabilità.

E' vietata qualsiasi atività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

 

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

  • possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

E' necessario avere la disponibilità dei locali con agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico sanitarie, edilizie e urbanistiche vigenti in materia.

Modalità di richiesta

Presentazione della richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di una sala giochi

Per l'apertura e il trasferimento di una sala giochi, occorre presentare una domanda di autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art.86, c.1, del T.U.L.P.S.

La domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, la documentazione, le attestazioni e gli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modello, così come disposto dall'art.19 della legge n.241/1990 e dall'art.5 del DPR n.160/2010 e precisamente:

  • valutazione previsionale di impatto acustico contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da tecnico abilitato secondo le linee guida regionali e presentata in duplice copia;
  • dichiarazione di tecnico abilitato che attesti che lo stato attuale dei locali risulta legittimato sotto il profilo urbanistico edilizio (riportare gli estremi del titolo edilizio abilitativo: Licenza, Concessione, Permesso di Costruire, Dia, SCIA ecc.) e dichiarazione che attesti se sono o non sono previste opere edilizie;
  • dichiarazione che attesti che sono rispettate le norme  stabilite dall'art.2 della Legge Regionale 30 aprile 2012, n.17 e cioè che i locali sono ubicati oltre un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualunque grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituiti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.
  • planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata da un professionista tecnico, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, dell'altezza e lay-aut delle strutture presenti e l'evidenziazione delle aree dedicate all'installazione degli apparecchi di cui all'art.110 c.6 del TUPLS;
  • disponibilità (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico) ai sensi dell'art.153 del Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D.06.05.1940 n.635 (accertata d'ufficio dalla Polizia Municipale);
  • certificato di prevenzione incendi (se gli utenti superano le 99 unità);
  • dichiarazione dell'installatore circa la conformità dei giochi alla normativa vigente;
  • dichiarazione di tecnico abilitato che attesti la solidità dei locali in rapporto al sovraccarico;
  • elenco dei giochi nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dai Decreti interdirettoriali 27 ottobre 2003 e 18 gennaio 2007 e da norme di leggi e regolamenti vigenti in materia.

 

L'autorizzazione ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative ai locali, all'attività svolta o alla titolarità.

CONTINGENTAMENTO APPARECCHI

Esiste un limite per quanto riguarda il numero degli apparecchi che possono essere installati, stabiliti dai seguenti decreti interdirettoriali:

D.Dir.A.A.M.S. del 18.01.2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

D.Dir.A.A.M.S. del 27.07.2011 - Individuazione dei nuovi parametri numerico e quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110 del T.U.L.P.S.

Leggi e norme di riferimento